Onorevoli Colleghi! - La recentissima legge 30 luglio 2007, n. 111, ha comportato sicuramente una serie di importanti e significative correzioni alle norme sull'ordinamento giudiziario, ma occorre segnalare un punto estremamente delicato che riguarda l'articolo 5 (disposizioni varie), su cui è necessario urgentemente intervenire.
Sotto il profilo della disciplina transitoria, il comma 3 del citato articolo 5 stabilisce che «Le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificati dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e pertanto, fino al decorso del predetto termine, i magistrati che ricoprono i predetti incarichi mantengono le loro funzioni. Decorso tale periodo, coloro che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata